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Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 · Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 — Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217)

Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 Art. 2Classificazione delle opere cinematografiche

In KraftAmtlicher Text

1. La classificazione delle opere cinematografiche e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

2. La classificazione e' proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo della personalita' propri di ciascuna fascia d'eta' e al rispetto della dignita' umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:

a) opere per tutti;

b) opere non adatte ai minori di anni 6;

b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;

c) opere vietate ai minori di anni 14;

d) opere vietate ai minori di anni 18.

3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.