Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 191 Art. 2Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, nonche' si intende per «unita' ATS», l'unita' dei servizi di traffico aereo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento.