Decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131 Art. 13Disposizioni transitorie
1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325 , ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325 .
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 puo' essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , si veda nelle note alle premesse.