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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 · Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Art. 49Estinzione o scioglimento dell'ente

- Titolo VI DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

In KraftAmtlicher Text

1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.