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Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 · Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 — Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 Art. 14Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario

Capo IV Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario

In KraftAmtlicher Text

1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. ((Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)) .

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 , come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale e' contestualmente soppresso.

3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 e' disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 .

5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo' prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.