Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77 Art. 2Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
1. All' articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , al secondo periodo, le parole: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5. - Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell' art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 . Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77 Art. 19
- Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77 Art. 5