Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 39Modifiche in materia di risoluzione delle controversie
Capo IV Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
1. All' articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge.».
2. All' articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , dopo le parole: «diritto d'autore», sono inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore».
Note all'art. 39: - Il testo dell' art. 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 156 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 . 3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile . 3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge.». - Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell' art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate. 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all' art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo; b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore; c) controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile , alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile ; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall' art. 2341-bis del codice civile ; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all' art. 2359, primo comma, numero 3 ), all' art. 2497-septies e all' art. 2545-septies del codice civile ; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 134
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 156
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 16
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 2341
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 2359
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 2497
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 2545
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 3
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 33
- Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 83