Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 Art. 13Organo di controllo contabile
Sezione II Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva
1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e' affidato ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , ed e' disciplinato con le modalita' ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.
2. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori si applica l' articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2 . Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Societa' italiana degli autori e degli editori e' nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2 .
Note all'art. 13: - Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 6. (Iscrizione nel Registro) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione; b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro. 3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato.». - Per il testo dell' art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 si veda nelle note all'art. 10.