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IT · Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 — Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (17G00040)

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Inhalt

  1. Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
  2. Art. 2 Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004
  3. Art. 3 Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
  4. Art. 4 Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
  7. Art. 7 Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
  8. Art. 8 Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011
  9. Art. 9 Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
  10. Art. 10 Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777
  14. Art. 14 Norme applicabili al procedimento sanzionatorio
  15. Art. 15 Disposizioni finanziarie