IT · Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 — Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (17G00040)
Inhalt
- Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
- Art. 2 Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004
- Art. 3 Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
- Art. 4 Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004
- Art. 5
- Art. 6 Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
- Art. 7 Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
- Art. 8 Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011
- Art. 9 Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
- Art. 10 Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777
- Art. 14 Norme applicabili al procedimento sanzionatorio
- Art. 15 Disposizioni finanziarie