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Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 · Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 — Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (17G00039)

Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 Art. 2Definizioni

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati.

2. Le Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 4 del regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorita' nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorita' designate dei Paesi membri UE.

Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 649/2012 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1907/2006 si veda nelle note alle premesse.