Decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26 Art. 7Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.