Decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26 Art. 2
Autorita' competenti
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 , del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle Aziende unita' sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni in quanto compatibili.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 , si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note alle premesse.