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Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 · Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 — Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 Art. 8Termine di prescrizione

Capo III Effetto delle decisioni dell'Autorità, termini di prescrizione delle azioni e responsabilità in solido

In KraftAmtlicher Text

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi:

a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;

b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;

c) dell'identita' dell'autore della violazione.

2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorita' garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza e' divenuta definitiva o dopo che il procedimento si e' chiuso in altro modo.