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Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 · Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 — Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 Art. 5

Capo II Esibizione delle prove

In KraftAmtlicher Text

Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza

1. Le prove che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque ottenute dalle parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.

2. Le prove che rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 6, comunque ottenute dalle parti solo mediante l'accesso al fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per il risarcimento del danno solo dalla parte che le ha ottenute o dal suo successore nel diritto.