Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 Art. 11Eccezione di trasferimento
Capo IV Trasferimento del sovrapprezzo
1. Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.