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Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 · Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 — Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 Art. 1Ambito di applicazione e oggetto

Capo I Disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive ((di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile)) , il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese. ((1)) ((2)) ((5)) ((4))

2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.

-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entrava in vigore il 19/10/2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/11/2020. --------------- AGGIORNAMENTO (5) - La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/05/2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/05/2021.