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Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 · Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 — Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235)

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 Art. 13Spese di missione

TITOLO III SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

In KraftAmtlicher Text

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rimborso delle spese di missione e' calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennita' giornaliera onnicomprensiva;

b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilita' a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalita' previste dall' articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni;

c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.