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Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 · Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 — Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122. (16G00231)

Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 Art. 8Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all' articolo 1, comma 621, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole: «39,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e i diritti di cui all'articolo 55 sono fissati in euro 25.»;

b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati in euro 50.».

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 621, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificato dal presente decreto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dello stesso: «621. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'art. 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; c) alla sezione III, all'art. 29 e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50; d) alla sezione VI gli articoli 41, 43 e 52 sono abrogati e i diritti di cui all'art. 55 sono fissati in euro 25; d-bis) i diritti di cui all'art. 74 sono fissati in euro 50. (Omissis).».