Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 2Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All' articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime»;
b) al comma 2, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.».
Note all'art. 2: Si riporta l'art. 2 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificato dal presente decreto: "Art. 2. Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali: a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e successive modificazioni ed integrazioni; b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e successive modificazioni ed integrazioni; c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268 ; d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223 ; e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni; f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173 , e successive modificazioni ed integrazioni; g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46 , e successive modificazioni ed integrazioni; h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 , e successive modificazioni ed integrazioni; i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi. 2. Sono autorita' di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all'art. 6. 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'art. 6-bis. 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all' art. 16 del codice della navigazione .".
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 1
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 3
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 6
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 7
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 10
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 14
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 17
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 21