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Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 · Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 — Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)

Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Art. 13Modifiche all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l' articolo 2399 del codice civile . I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attivita' dell'AdSP. 3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare: a) provvede al riscontro degli atti di gestione; b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo; d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri. 4. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell'AdSP notizie sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarita' riscontrate. 5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.».