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Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 · Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 — Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (16G00152)

Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Art. 7Accesso alle informazioni

Capo II Accesso alle informazioni e cooperazione amministrativa

In KraftAmtlicher Text

1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:

a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;

b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento ((alla retribuzione e ai suoi)) elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;

c) procedure per sporgere denuncia, nonche' la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;

d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.

2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilita' riferiti anche alle persone con disabilita' e sono accessibili gratuitamente.

((

2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorita' competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni.

))