Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Art. 5Difesa dei diritti
Capo I Disposizioni generali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attivita' lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.