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Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 · Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 — Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (16G00152)

Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Art. 23Effetti del riconoscimento

Sezione III Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati membri

In KraftAmtlicher Text

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione e' disciplinata secondo la legge italiana.

2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'autorita' giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorita' richiedente.

4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.