Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Art. 20Motivi di rigetto
Sezione III Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati membri
1. La Corte d'appello non e' tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e' incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.
2. La Corte d'appello puo' rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:
a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorita' adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;
b) la sanzione pecuniaria e' inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;
c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.