Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Art. 2Definizioni
Capo I Disposizioni generali
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «autorita' richiedente» l'autorita' competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b) «autorita' adita» l'autorita' alla quale e' diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
c) «autorita' competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonche', ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, l'autorita' giudiziaria;
d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia ((. Il lavoratore e' altresi' considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia)) ;
e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 , con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'articolo 4.