Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 Art. 32Modifiche delle notifiche
Capo IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano rese disponibili per l'attivita' di sorveglianza del mercato.