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Decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 · Decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 — Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti. (16G00117)

Decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 Art. 7Registro

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.

2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorita' competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.

Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi al regolamento (CEE) n. 2568/91 si veda nelle note alle premesse.