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Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 · Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 — Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (16G00096)

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 Art. 2Definizioni

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico;

c) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;

d) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

e) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese terzo;

f) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;

g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che il materiale elettrico deve soddisfare;

i) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

l) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I relativi al materiale elettrico;

m) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di materiale elettrico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

n) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico presente nella catena di fornitura;

o) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: qualunque normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

p) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

Nota all'art. 2: Il regolamento (CE) 25/10/2012, n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.