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Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 · Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 — Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (16G00094)

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 Art. 6Rappresentanti autorizzati

In KraftAmtlicher Text

1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 2, non rientrano tra gli atti che il rappresentante autorizzato puo' compiere.

2. Un rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE o, se del caso, l'attestato di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato;

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto;

c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.