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Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 · Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 — Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (16G00094)

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 Art. 22Procedura di salvaguardia dell'Unione

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in cui la Commissione ritiene che una misura nazionale e' contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.

2. Se la misura nazionale relativa ad un prodotto e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che lo strumento non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la misura adottata dall'Italia e' considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.

3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di un prodotto e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 21, comma 9, lettera b), del presente decreto.

Note all'art. 22: Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1025/2012, si veda nelle note all'articolo 1. Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE , si veda nelle note alle premesse.