Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 Art. 4Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro
Capo II Obblighi di informazione e di conservazione
((1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana))
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all' articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 .
((
2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.
))
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati.
4. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni altra informazione pertinente.