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Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 · Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 — Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. (16G00090)

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 Art. 2Definizioni

Capo I Disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;

b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;

c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;

d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.

d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;

((

1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota.

))