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Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 · Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 — Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. (16G00046)

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 Art. 2Definizioni

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

b) «sentenza»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della liberta' personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva;

c) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale, la cui esecuzione e' sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni;

d) «condanna condizionale»: una sentenza in cui l'irrogazione della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno o piu' obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi e prescrizioni siano disposti in luogo della pena detentiva o della misura restrittiva della liberta' personale;

e) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni;

f) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni;

g) «misure di sospensione condizionale»: gli obblighi e le prescrizioni imposti da un'autorita' nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;

h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa una sentenza o una decisione di liberazione condizionale;

i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna, che prevede la sospensione condizionale della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della sorveglianza della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni.

Note all'art. 2: - Per i riferimenti alla decisone quadro 2008/947/GAI, si veda nelle note alle premesse.