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Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37 · Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37 — Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. (16G00045)

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37 Art. 2Definizioni

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da: 1) una autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna; 2) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria penale; 3) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria; 4) una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);

b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare: 1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna; 2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale; 3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione; 4) una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.

c) «Stato della decisione» lo Stato in cui e' emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);

d) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale e' trasmessa una decisione a fini di esecuzione.