Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 Art. 13Disposizioni finanziarie
Capo III Disposizioni finali
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.