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Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 · Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 — Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. (16G00037)

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 Art. 4

Capo I Disposizioni e principi generali

In KraftAmtlicher Text

Obbligo di contattare l'autorita' competente di altro Stato membro

1. L'autorita' giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorita' competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.

2. Quando e' ignota l'autorita' competente da contattare, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.