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Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 · Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 — Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. (16G00037)

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 Art. 2Definizioni

Capo I Disposizioni e principi generali

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o piu' Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona;

b) «autorita' competente»: l'autorita' giudiziaria o altra autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli;

c) «autorita' contattante»: l'autorita' di uno Stato membro dinanzi alla quale e' in corso un procedimento penale che contatta l'autorita' di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli;

d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno Stato membro cui l'autorita' contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.