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Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 · Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 — Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. (16G00001)

Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 Art. 41

In KraftAmtlicher Text

Non conformita' formale

1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorita' di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformita' in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:

a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17;

b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non e' stata apposta;

c) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non e' stata redatta;

d) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente;

e) la documentazione tecnica non e' disponibile o non e' completa;

f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete;

g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non e' rispettata.

2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.