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Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 · Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 — Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici. (16G00002)

Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 Art. 4Obblighi dei fabbricanti e degli importatori

In KraftAmtlicher Text

1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo e' stato immesso sul mercato;

b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attivita';

c) forniscono agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a).