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Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 · Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 — Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (15G00151)

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 Art. 13Principi generali in materia di criteri di valutazione (articoli 2, punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere a), b), c), d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi) e b) della direttiva 2013/34/UE

Sezione II Bilancio dell'impresa

In KraftAmtlicher Text

1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:

a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; in particolare: 1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto; 2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 3) sono rilevate tutte le rettifiche di valore sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;

c) le attivita' e le passivita' in bilancio e «fuori bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le attivita' e le passivita' tra loro collegate sono valutate in modo coerente.

2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.