Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 Art. 8Divieto di oneri aggiuntivi
Sezione II Sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta
1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.