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Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 · Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 — Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (15G00144)

Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 Art. 5Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

Capo II SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Sanzioni in materia di contratto di trasporto

In KraftAmtlicher Text

1. Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

2. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.