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Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 · Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 — Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (15G00144)

Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 Art. 10Assistenza nei porti e a bordo delle navi

Sezione II Sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta

In KraftAmtlicher Text

1. Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all'articolo 10 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.

2. Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 11, paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.