Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 Art. 32
Capo V Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici
Non conformita' formale
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 19 o dell'allegato IV del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non e' stato apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
g) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;
h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.