Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 · Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 — Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141)

Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 Art. 32

Capo V Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici

In KraftAmtlicher Text

Non conformita' formale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:

a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 19 o dell'allegato IV del presente decreto;

b) la marcatura CE non e' stata apposta;

c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non e' stato apposto;

d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;

e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;

f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;

g) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;

h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 non e' rispettata.

2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.