Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 Art. 21Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale
1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o piu' componenti supplenti, ((entro diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.
2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , con i compiti ivi previsti.