IT · Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 — Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)
Inhalt
- Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Organismo
- Art. 4
- Art. 5 Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni
- Capo II SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI
- Art. 6 Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilita' delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualita' del servizio
- Art. 6-bis Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo
- Art. 7 Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Capo III SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI
- Art. 12
- Art. 13
- Capo IV SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI
- Art. 14
- Art. 15
- Capo V SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA
- Art. 16
- Capo VI SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RECLAMI E QUALITA' DEL SERVIZIO
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Capo VII SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI
- Art. 20 Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilita' o a mobilita' ridotta
- Art. 20-bis Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo
- Art. 20-ter Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni all'Organismo
- Capo VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
- Art. 21 Disposizioni finanziarie