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IT · Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70

Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 — Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)

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Inhalt

  1. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
  2. Art. 1
  3. Art. 2 Definizioni
  4. Art. 3 Organismo
  5. Art. 4
  6. Art. 5 Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni
  7. Capo II SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI
  8. Art. 6 Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilita' delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualita' del servizio
  9. Art. 6-bis Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo
  10. Art. 7 Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto
  11. Art. 8
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11
  15. Capo III SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI
  16. Art. 12
  17. Art. 13
  18. Capo IV SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI
  19. Art. 14
  20. Art. 15
  21. Capo V SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA
  22. Art. 16
  23. Capo VI SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RECLAMI E QUALITA' DEL SERVIZIO
  24. Art. 17
  25. Art. 18
  26. Art. 19
  27. Capo VII SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI
  28. Art. 20 Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilita' o a mobilita' ridotta
  29. Art. 20-bis Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo
  30. Art. 20-ter Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni all'Organismo
  31. Capo VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
  32. Art. 21 Disposizioni finanziarie