Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Art. 3Esclusioni
Titolo I PRINCIPI GENERALI
1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinate a fini specificamente militari;
b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purche' possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
c) le lampade a incandescenza.
2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi' escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 , prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.
Note all' art. 3: Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell' articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211.