Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 1 . Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies».
Note all'art. 3: Il testo dell' art. 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 2001, n. 140, come modificato dal presente decreto, recita: «Art. 25-quinques (Delitti contro la personalita' individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (24); c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, nonche' per il delitto di cui all'art. 609-undecies, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (25). 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Art. 11
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Art. 16
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Art. 25
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Art. 600
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Art. 609
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Art. 9