Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 Art. 2Fattispecie escluse dalla disciplina
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente decreto non si applica:
a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.