Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 Art. 2Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 809, e' inserito il seguente: «Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17; b) generali di divisione e corrispondenti: 44; c) generali di brigata e corrispondenti: 109; d) colonnelli: 820.»;
b) dopo l'articolo 812, e' inserito il seguente: «Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti: a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9; b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23; c) contrammiragli: 56; d) capitani di vascello: 454. 2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.»;
c) all'articolo 814, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente: a) ammiragli ispettori: 4; b) contrammiragli: 16; c) capitani di vascello: 118.»;
d) dopo l'articolo 818, e' inserito il seguente: «Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9; b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44; d) colonnelli: 410.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 814 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 814. Organici degli ufficiali e dei sottufficiali - 1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo e' di 979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale. 1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente: a) ammiragli ispettori: 4; b) contrammiragli: 16; c) capitani di vascello: 118. 2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli. 3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo e' di 2.100 unita'. ».
Verweist auf
- Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 Art. 809
- Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 Art. 812
- Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 Art. 814
- Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 Art. 818